Lettera aperta della Dirigente Scolastica


 Gent.mi genitori, carissimi studenti e studentesse,

la nostra scuola è impegnata, da sempre, a favorire l’acquisizione di modelli comportamentali e stili di vita maturi e responsabili, al fine di guidare ad un adeguato benessere e di educare al rispetto della qualità di vita e della legalità.

In quest’ottica, di seguito, ricordiamo alcune basilari norme da rispettare per garantire una civile convivenza nella comunità scolastica:

  • All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 "è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico” il D.L. del 12 settembre 2013 inserisce il seguente: "1‐bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione". La sanzione amministrativa pecuniaria prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

 

  • E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra.

 

  • I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati perla realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

 

  • Offendere un docente è un reato, in quanto la figura di un docente è equiparata a quella di un pubblico ufficiale. L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale qualora questo dovesse subire un’offesa o un’aggressione verbale nell’esercizio delle proprie funzioni. La pena prevista va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni di reclusione.

 

  • Secondo l’art. 340 del codice penale, chiunque causi una interruzione o turbi la regolarità di un servizio di pubblica necessità, come nel caso di attività didattiche disturbando o comunque interrompendo il regolare svolgimento delle lezioni, parlando ad alta voce, ascoltando musica tramite il telefono cellulare o ipad, uscendo dall’aula senza permesso, usando un linguaggio poco consono all’ambiente scolastico», è perseguibile penalmente.

 

  • Di norma, per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato in ogni momento della giornata, compresa la ricreazione, l’accesso e la sosta sulle scale di emergenza degli edifici scolastici e l’appoggio ai relativi muretti e/o ringhiere. Le uscite di emergenza possono essere usate solo in caso di evacuazione dall’Istituto per esercitazioni o per un reale pericolo.

 

  • Per gli studenti e per le studentesse del Corso Serale, è tassativamente vietato accedere ai piani superiori e/o al piano seminterrato poiché privi di vigilanza nelle ore pomeridiane. Il divieto vige anche nel caso i distributori automatici del piano terra fossero temporaneamente sprovvisti di cibo e bevande. E’ consentito recarsi nei laboratori del primo piano solo per motivi didattici e solo se accompagnati dal docente.

 Si confida nella massima collaborazione di tutte le parti coinvolte al fine di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano l’Istituto.

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica

                                                                                                          (prof.ssa Alieta Sciolti)

  

N.B.: la presente comunicazione sarà riportata sul registro elettronico e dovrà essere letta in classe dal docente coordinatore che avrà cura, anche, di affiggerla nelle aule .

Pubblicato il 06-10-2019